Statuto

STATUTO (ALLEGATO A)

TITOLO I

(Scopo, attività e valori costitutivi)

Art. 1

È costituita l’Associazione Politico-Culturale “Spazio Progressista” per volontà di un gruppo di cittadini, riconosciuti come soci fondatori.

È una libera Associazione ispirata ai valori fondamentali della Carta Costituzionale italiana ed ha l’intento di promuovere e organizzare, autonomamente ed in ogni loro forma, iniziative socio-culturali di carattere generale e/o specificamente legate al territorio della città di Viareggio e della Versilia.

con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Libro I, Titolo II, Capo III, art. 36 e segg. del Codice civile, nonché del presente Statuto.

L’Associazione ha la finalità di promuovere il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale, politica, culturale e amministrativa in attuazione dei valori di democrazia, partecipazione, trasparenza, solidarietà ed uguaglianza: è, pertanto, aperta a tutti coloro che intendano partecipare alla vita politica e culturale come servizio di interesse collettivo e promuovere attività finalizzate alla crescita sociale della collettività.

Art. 2

L’Associazione persegue i seguenti scopi:

  1. promuovere e difendere i valori di uguaglianza tra i cittadini, di collaborazione, di laicità, di libertà religiosa, di democrazia, di giustizia sociale, di libertà, di lavoro diffuso quale mezzo di riscatto sociale e umano, presenti nella Carta Costituzionale della Repubblica Italiana;
  1. promuovere ogni attività politica-culturale, ricreativa e sociale tendente al coinvolgimento e alla partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica, culturale e amministrativa del territorio in attuazione dei valori di democrazia, partecipazione, trasparenza, solidarietà e sussidiarietà
  1. riaffermare il diritto/dovere del cittadino di interessarsi della “res publica” per promuovere, indirizzare, supportare, controllare le azioni necessarie allo sviluppo socio-culturale ed economico della comunità, attivando le azioni necessarie a mantenere sempre saldo il legame con i propri soci e con quanti ne vorranno sostenere le azioni, anche attraverso la partecipazione diretta di propri rappresentanti alla vita politica ed istituzionale;
  1. ridare primato alla Politica, ripartendo dall’impegno e dal senso civico, operando le scelte per il conseguimento del Bene Comune in cui ciascuna persona possa trovare realizzazione mettendo a frutto le proprie capacità e competenze, per l’interesse della collettività;
  1. restituire centralità e dignità al ruolo delle Istituzioni che rappresentano il fondamento della democrazia e il presupposto per l’affermazione della giustizia e della pace sociale;
  1. promuovere azioni e iniziative al fine di abbattere discriminazione e marginalità sociale in tutti i contesti sociali e territoriali ove fossero presenti, contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione;
  1. promuovere e svolgere attività di ricerca e formazione, quali corsi di aggiornamento in materia socio-politica, politico-economica, politico-amministrativa, etc.; corsi di perfezionamento e istituzione di gruppi di studio e ricerca; promuovere seminari, corsi di orientamento e qualificazione professionale;
  1. favorire lo sviluppo economico, sociale, culturale, turistico della comunità, compatibilmente con le risorse presenti sul territorio e con la realtà economica del comprensorio, agendo per favorire iniziative e progetti di cooperazione coerenti con la responsabile difesa del territorio e dell’ambiente;
  1. divenire punto di riferimento sul territorio, aggregando liberamente diverse esperienze e competenze umane e professionali, siano esse individuali che associative o di gruppi sociali ed economici, prestando attenzione alle istanze e iniziative che provengono dalle Associazioni di categoria, dalla piccola e media impresa, dal mondo cooperativo, dal mondo agricolo, dai commercianti e dagli artigiani, da gruppi organizzati, Movimenti e semplici cittadini;
  1. realizzare un sistema di comunicazione coordinata al fine di favorire la diffusione dell’informazione relativa a tutti i settori di intervento dell’Associazione.
    Promuovere e attuare la partecipazione attiva dei cittadini attraverso “tavoli di lavoro”, incontri, convegni, dibattiti e manifestazioni pubbliche, favorendo al massimo il protagonismo dei partecipanti e il pluralismo delle voci a confronto;
  1. organizzare e/o offrire il patrocinio a iniziative promosse da altri enti o associazioni;
  1. promuovere e gestire incontri e manifestazioni di qualsiasi genere utili alla divulgazione delle attività; iniziative politico, culturali, turistiche, ricreative e sportive;
  1. perseguire con azioni concrete iniziative nel campo energetico e per il rispetto e la protezione dell’ambiente, per la valorizzazione del patrimonio boschivo, faunistico e paesaggistico del paese, e per la diffusione della cultura del biologico;
  1. mettere a disposizione le proprie strutture e le proprie esperienze ad altri organismi che abbiano le stesse finalità.
  1. utilizzare strumenti internet, social network, forum e presidi multimediali affini e acquisire nomi di dominio sul web per il perseguimento delle proprie finalità.

TITOLO II

(I Soci, adesione, partecipazione, diritti e doveri)

Art. 3 – Gli Associati

Il numero degli Associati è illimitato. Possono diventare soci dell’associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione il proprio tempo libero. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio, una volta acquisita ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti, fermo restando il diritto di recesso e le cause di esclusione di cui ai successivi articoli 5,6 e 7. La quota associativa è intrasmissibile. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. Non sono ammissibili come Associati i soggetti aderenti ad altre associazioni che siano incompatibili con finalità ed etica dell’Associazione o che abbiano caratteristiche e vincoli di segretezza.

Art. 4 – Ammissione di nuovi soci

Possono aderire all’Associazione tutte le persone fisiche, purché aventi un’età maggiore o uguale ad anni 18, senza distinzione alcuna, che condividano le finalità e gli ordinamenti generali dell’Associazione. Per essere Associati è necessario:

  1. a) Presentare al Direttivo la domanda di adesione all’Associazione (All. B). Tale domanda dovrà essere sottoscritta da almeno due (2) soci dell’Associazione e contenere l’accettazione esplicita dei disposti dello Statuto. Il Direttivo si pronuncerà entro 10 giorni dalla presentazione della domanda;
  2. b) Nel caso la domanda venisse respinta dal Consiglio Direttivo, i soggetti interessati potranno presentare ricorso motivato all’Assemblea, la quale si pronuncerà in via definitiva entro 30 giorni.
  3. c) Il socio ammesso, previo versamento della quota annuale prevista, avrà diritto a ricevere la tessera con il conseguente inserimento nel libro dei soci e sarà, altresì, tenuto al pagamento delle quote annualmente stabilite dall’Assemblea.
  4. d) Il socio è tenuto al pagamento della quota annuale di € 15,00.

Le somme versate per la tessera non sono rimborsabili in nessun caso, né in nessun caso sono trasmissibili, con la eccezione dei casi previsti dalla Legge. La quota non è rivalutabile e non costituisce in nessun caso titolo di proprietà.

Art. 5 – Recesso dell’Associato

Ogni Associato ha diritto a recedere dall’Associazione mediante una semplice dichiarazione scritta e firmata, notificata al Consiglio Direttivo per la cancellazione dal libro soci. Tale dichiarazione, può essere effettuata in qualsiasi momento e sarà efficace dal momento in cui perviene all’organo destinatario, senza che ciò implichi alcuno obbligo di tipo economico, sia da parte del recedente nei confronti dell’Associazione, sia da parte dell’Associazione nei suoi confronti.

Art. 6 – Diritti e Doveri dei soci

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite e non possono essere retribuite nemmeno dal

beneficiario, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal

Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Perdita della qualità di Socio

La qualità di socio si perde:

  1. in caso di decesso;
  2. per morosità nel pagamento della quota associativa;
  3. dietro presentazione di dimissioni scritte;
  4. per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione:

  • coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni;
  • coloro che riportano condanne penali o perdono la capacità d’agire;
  • coloro che compiono atti che ledono l’onorabilità e siano incompatibili con l’indirizzo e gli scopi dell’Associazione;
  • coloro che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata dall’Assemblea nella prima riunione utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 di giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea.

Art. 8 – Organi Sociali e Cariche Elettive

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Tesoriere

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

TITOLO III

(Struttura Organizzativa e Organi Sociali)

 

L’Assemblea

Art. 9

L’Assemblea è composta da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente che la convoca almeno una volta l’anno.

L’Assemblea dovrà essere altresì convocata entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del rendiconto economico consuntivo/bilancio;

Il Presidente delibera il luogo, il giorno e l’ora della prima e della seconda convocazione

Il Presidente, entro 20 gg dalla data di ricevimento, dovrà convocare l’Assemblea nel caso ne facciano motivata richiesta:

– la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

– un decimo degli Associati.

Art. 10

L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio e-mail a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto.

L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione; l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

Art. 11

L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli Associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di una sola delega.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 12.

Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano, ad eccezione di quelle riguardanti l’elezione delle cariche sociali per le quali si fa riferimento all’apposito regolamento (All. C).

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.

 

Art. 13

L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • elegge il Presidente;
  • elegge i membri del Consiglio Direttivo
  • elegge su proposta del Presidente, fra i membri del Consiglio Direttivo, il vice-Presidente
  • elegge su proposta del Presidente, fra i membri del Consiglio Direttivo, il Tesoriere;
  • discute ed approva il bilancio;
  • definisce il programma generale annuale di attività;
  • approva gli eventuali regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo inerenti il proprio funzionamento e quello dell’Associazione;
  • delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
  • decide sulla esclusione dei soci;
  • discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno;
  • può revocare gli incarichi.

Art. 14

L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello statuto; sullo scioglimento dell’associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Il Consiglio Direttivo

Art. 15

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri, eletti dall’Assemblea; esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta tramite a mezzo avviso affisso nella sede sociale o a mezzo e-mail almeno per 5 giorni prima della riunione e 24 ore prima in caso di convocazioni urgenti.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.

Nello specifico:

  • attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  • cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
  • predispone e propone all’Assemblea il programma annuale di attività;
  • presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso;
  • conferisce procure generali e speciali;
  • assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e rimborsi spese/retribuzioni;
  • propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;
  • riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
  • ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
  • delibera in ordine all’esclusione dei soci come da art. 7.

Art. 18

In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 19

Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura  generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal vice-Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.  Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il vice-Presidente

Art. 20

Viene eletto dall’Assemblea su proposta del Presidente e svolge tutte le funzioni assegnate al Presidente in sua assenza o inabilità temporanea.

Il Tesoriere

Art. 21

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

(atti amministrativi, oneri e risorse)

Art. 22 – Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’Assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Art. 23 – Entrate

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

  1. a) quote associative degli aderenti;
  2. b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  3. c) donazioni e lasciti testamentari;
  4. d) rimborsi derivanti da convenzioni;
  5. e) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
  6. f) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all’associazione.

Art. 23 – Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale può essere costituito da:

  1. a) beni immobili e mobili;
  2. b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
  3. c) donazioni, lasciti o successioni;
  4. d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 25 – Utilizzo del patrimonio sociale e quote sociali

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’associazione.

Art. 26 – Scioglimento dell’associazione e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 18 del presente statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell’associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’assemblea, sarà interamente devoluto secondo le norme applicabili.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.